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Le prospettive degli educatori per l'infanzia (in attesa del Decreto Ministeriale attuativo del d.lgs. n.65/17)

Pubblicato: Mercoledì 1 agosto 2018

Considerate le molteplici richieste di chiarimenti relative alle recenti modifiche normative intervenute rispetto alla L-19 e ai suoi sbocchi professionali, l'Ateneo ritiene utile precisare quanto segue:

per quanto riguarda le prospettive degli educatori per l'infanzia possiamo solo affermare che ad oggi non si dispone del Decreto Ministeriale attuativo del d.lgs. n.65/17 relativo alla formazione degli "Educatori dei servizi educativi per l'infanzia" e che, pertanto, sino a quando non si disporrà di ulteriori indicazioni ministeriali il Corso di Laurea non procederà a modifiche dell'offerta formativa.

Si rende peraltro noto che l'art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 65/17 dispone che: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai  posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia  è  consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della  laurea  triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi  educativi per l'infanzia o della  laurea quinquennale a ciclo unico  in  Scienze  della  formazione  primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove    non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto". In tal senso, i laureati della classe L-19 curriculum "Educatore nei nidi e nelle comunità infantili" possono:

a) produrre per gli Organi della Pubblica Amministrazione o per i Privati gestori di servizi pubblici un'autocertificazione attestante il curriculum conseguito a integrazione dell'autocertificazione della laurea conseguita,

b) per gli Enti o Soggetti privati rivolgersi alla Segreteria studenti del Polo di Scienze Umanistiche per ottenere la certificazione, soggetta a imposta di bollo, del percorso formativo concluso (https://www.unito.it/sites/default/files/richiesta_certificati.pdf).

Per quanto riguarda gli altri curriculum del CdL L-19 la L.205/2017, commi 594 e seguenti (cosiddetto "emendamento Iori") prevede che: "(co. 597). La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65". Inoltre, che: "In via transitoria, acquisiscono  la  qualifica  di  educatore professionale  socio-pedagogico, previo superamento  di  un corso intensivo  di formazione per  complessivi 60 crediti  formativi universitari nelle discipline di cui al comma  593,  organizzato  dai dipartimenti e dalle facoltà  di  scienze  dell'educazione  e  della formazione delle università anche tramite attività di formazione  a distanza,  le  cui  spese  sono  poste  integralmente  a  carico  dei frequentanti con le modalità stabilite dalle  medesime  università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a)  inquadramento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche  a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore  per  non  meno  di  tre anni, anche non continuativi, da  dimostrare  mediante  dichiarazione del datore di lavoro ovvero  autocertificazione  dell'interessato  ai sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato  entro  l'anno  scolastico  2001/2002  da  un istituto magistrale o da una scuola magistrale. (co. 598) Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio. (co.599) I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici   mesi, anche   non   continuativi, documentata   mediante dichiarazione del datore di   lavoro   ovvero   autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per  la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore".

In tal senso, l'Ateneo sta provvedendo a predisporre il Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU.

Maggiori informazioni, appena disponibili, compariranno sui siti dell'Ateneo.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2018 11:19

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